
Ecco il briefing del fine settimana. Questa volta abbiamo scelto notizie con scadenze concentrate a fine anno. Se gestite un negozio che vende animali come rettili o pappagalli, producete o vendete mezzi agricoli, possedete un grande edificio o fate lezione a bambini in età prescolare, vi conviene dare un’occhiata.
I 3 punti chiave di oggi
- Il regime di autorizzazione per le attività di vendita, importazione, allevamento e custodia per conto terzi di animali selvatici è in vigore dal 14 dicembre 2025, e il periodo di tolleranza terminerà il 13 dicembre 2026.
- È stato pubblicato lo schema di decreto attuativo della legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali (in vigore dal 17 dicembre 2026). Il potere di irrogare sanzioni amministrative per il rifiuto delle ispezioni in loco sarà delegato a sindaci, capi di contea e capi di distretto.
- Gli enti locali che stabiliscono con regolamento locale i criteri di calcolo dell’onere per generazione di traffico dovranno verificarne periodicamente l’adeguatezza; le osservazioni sullo schema di modifica del regolamento attuativo che ne definisce i dettagli saranno accolte fino al 10 novembre.
1. Il periodo di tolleranza per le autorizzazioni alle attività con animali selvatici termina il 13 dicembre, proroga per l’esposizione nei caffè fino al 13 dicembre 2027
- Cosa cambia: con la modifica della legge sulla protezione e gestione della fauna selvatica, dal 14 dicembre 2025 è in vigore il regime di autorizzazione per le attività con animali selvatici. Le attività di vendita, importazione, allevamento e custodia per conto terzi oltre una certa dimensione devono ottenere l’autorizzazione dell’ente locale competente. Il periodo di tolleranza di un anno applicato dagli enti locali terminerà il 13 dicembre 2026 (le violazioni intenzionali possono essere sanzionate anche durante il periodo di tolleranza).
- A chi si rivolge: alle imprese che trattano specie soggette, come le specie minacciate di estinzione a livello internazionale o gli animali selvatici a gestione designata. Le soglie per l’autorizzazione sono le seguenti.
- Vendita, importazione, allevamento (solo rettili e anfibi): detenzione di 50 o più esemplari e vendita di 100 o più esemplari all’anno oppure di 20 o più esemplari al mese in media
- Vendita, importazione, allevamento (altri animali soggetti): detenzione di 20 o più esemplari e vendita di 30 o più esemplari all’anno oppure di 10 o più esemplari al mese in media
- Custodia per conto terzi: 20 o più rettili e anfibi, 10 o più altri animali soggetti (⚠️ original text needs checking)
- Anche se non soggetti ad autorizzazione, chi compra o vende animali soggetti deve presentare la dichiarazione di cessione e acquisizione.
- Da quando: regime di autorizzazione in vigore dal 14 dicembre 2025, fine del periodo di tolleranza il 13 dicembre 2026. Inoltre, l’esposizione di animali selvatici in strutture diverse da zoo e acquari è vietata; solo gli esemplari detenuti già dichiarati possono continuare a essere esposti fino al 13 dicembre 2027. Anche durante la proroga non è consentito toccare gli animali, salirci sopra o dar loro da mangiare.
- La parola all’agente amministrativo: per prima cosa mettete in ordine il numero di esemplari detenuti e le vendite dell’ultimo anno. Se siete vicini alle soglie, è più prudente adeguare strutture e personale ai requisiti e completare la domanda di autorizzazione prima della fine del periodo di tolleranza. I caffè con animali selvatici devono decidere fin da ora come operare dopo dicembre 2027.
- Fonti: Portale ambiente della Città di Seoul · Informazioni sul divieto di esposizione di animali selvatici e sul regime di autorizzazione degli zoo, Dailian · La città di Goyang applica il regime di autorizzazione per le attività con animali selvatici
2. Schema di decreto attuativo della legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali: delega a città, contee e distretti del potere sanzionatorio per il rifiuto delle ispezioni

- Cosa cambia: la legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali in risposta ai rischi delle catene di approvvigionamento (legge n. 21201) entrerà in vigore il 17 dicembre 2026. I contenuti principali dello schema di decreto attuativo presentato dal Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali sono i seguenti.
- Creazione di indicatori di rischio che monitorano i prezzi internazionali e all’importazione delle materie prime e le variazioni dei prezzi interni dei mezzi agricoli, da utilizzare nelle linee guida di risposta alle crisi (art. 2 dello schema)
- Composizione, durata del mandato e quorum deliberativo del comitato di valutazione sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali (art. 3 dello schema)
- Delega a sindaci, capi di contea e capi di distretto delle ispezioni in loco presso produttori e venditori e del potere di irrogare sanzioni amministrative per rifiuto, ostacolo o elusione dell’ispezione (art. 4 dello schema)
- Criteri per le sanzioni amministrative in caso di rifiuto di fornire documenti, presentazione di documenti falsi, rifiuto dell’ispezione in loco e simili (art. 5 dello schema, importi ⚠️ original text needs checking)
- A chi si rivolge: ai produttori e venditori di mezzi agricoli essenziali e alle aziende agricole che riceveranno sostegno in caso di aumento dei prezzi
- Da quando: entrata in vigore della legge il 17 dicembre 2026, osservazioni sullo schema di decreto attuativo fino all’11 novembre 2026 (Divisione Politica agricola del Ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali)
- La parola all’agente amministrativo: produttori e venditori devono tenere presente che funzionari della città, della contea o del distretto potranno effettuare ispezioni nei loro locali, e tenere in ordine i dati su prezzi e spedizioni. Chi non presenta i documenti o li presenta in modo non veritiero sarà soggetto a sanzione amministrativa.
- Fonte: Centro nazionale per la partecipazione legislativa · Preavviso dello schema di decreto attuativo della legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali
3. Verifica periodica dei criteri di calcolo dell’onere per generazione di traffico: schema di modifica del regolamento attuativo della legge per la promozione del riordino del traffico urbano

- Cosa cambia: con la modifica della legge per la promozione del riordino del traffico urbano (legge n. 21814, promulgata il 16 giugno 2026), quando i criteri di calcolo dell’onere per generazione di traffico (onere unitario, coefficiente di generazione di traffico) sono fissati con regolamento locale, la loro adeguatezza dovrà essere verificata periodicamente, e i criteri potranno essere articolati in modo più dettagliato tramite regolamento locale. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato uno schema di modifica del regolamento attuativo che disciplina le materie delegate dalla legge e corregge carenze operative (disposizioni specifiche ⚠️ original text needs checking).
- A chi si rivolge: ai proprietari di immobili che pagano l’onere per generazione di traffico nelle aree di riordino del traffico urbano e agli enti locali che fissano i criteri di calcolo con regolamento
- Da quando: entrata in vigore della legge il 17 dicembre 2026, osservazioni sullo schema di modifica del regolamento attuativo fino al 10 novembre 2026 (Divisione Trasporti quotidiani e welfare del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti)
- La parola all’agente amministrativo: poiché l’onere si calcola moltiplicando destinazione d’uso e superficie dell’edificio per un coefficiente, un regolamento più dettagliato potrà cambiare l’importo anche a parità di superficie. Chi possiede edifici commerciali o uffici dovrebbe seguire gli avvisi di modifica dei regolamenti della propria città, contea o distretto e, se riceve un avviso di pagamento, verificare prima di tutto il termine per presentare opposizione.
- Fonte: Centro nazionale per la partecipazione legislativa · Preavviso dello schema di modifica parziale del regolamento attuativo della legge per la promozione del riordino del traffico urbano
4. Schema di modifica del regolamento attuativo della legge sugli istituti di insegnamento privato: revisione dei moduli di dichiarazione delle lezioni private per bambini in età prescolare e dei premi per le segnalazioni (seguito)

- Cosa cambia: è il seguito dell’obbligo di dichiarazione delle lezioni private per bambini in età prescolare (in vigore dal 1° ottobre), presentato il 28 settembre. Il Ministero dell’Istruzione ha posto in consultazione uno schema di modifica del regolamento attuativo della legge sugli istituti di insegnamento privato.
- Recepimento nei moduli di dichiarazione dell’inclusione dei “bambini in età prescolare” nell’ambito delle lezioni private (moduli allegati n. 22, n. 22-2 e n. 28)
- Revisione delle disposizioni sui premi per le segnalazioni (art. 17 del regolamento attuativo) in linea con il nuovo art. 17-5, comma 1, n. 1-2 del decreto attuativo
- A chi si rivolge: a insegnanti privati individuali, centri di lezioni e istituti privati che insegnano a bambini in età prescolare
- Da quando: osservazioni fino all’11 novembre 2026 (Gruppo per le misure sull’istruzione privata della prima infanzia del Ministero dell’Istruzione), data di entrata in vigore ⚠️ original text needs checking
- La parola all’agente amministrativo: l’obbligo di dichiarazione è già in vigore, anche prima che i moduli cambino. Se fate lezione a bambini in età prescolare e non avete ancora presentato la dichiarazione, rivolgetevi prima all’ufficio scolastico locale competente, fatevi dare il modulo attualmente in uso e presentate la dichiarazione.
- Fonte: Centro nazionale per la partecipazione legislativa · Preavviso dello schema di modifica parziale del regolamento attuativo della legge sugli istituti di insegnamento privato
Scadenze da tenere d’occhio questa settimana
- 19 ottobre: chiusura delle osservazioni sullo schema di modifica del decreto attuativo della legge sullo sviluppo dell’industria della cultura e delle arti popolari (briefing del 2 ottobre)
- 10 novembre: chiusura delle osservazioni sullo schema di modifica del regolamento attuativo della legge per la promozione del riordino del traffico urbano
- 11 novembre: chiusura delle osservazioni sullo schema di decreto attuativo della legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali e sullo schema di modifica del regolamento attuativo della legge sugli istituti di insegnamento privato
- 13 novembre: chiusura delle osservazioni sullo schema di modifica del decreto attuativo della legge quadro sulla sicurezza marittima (base giuridica per affidare compiti delegati a enti specializzati)
- 13 dicembre: fine del periodo di tolleranza per le autorizzazioni alle attività con animali selvatici
- 17 dicembre: entrata in vigore della legge sul sostegno ai mezzi agricoli essenziali e della legge modificata per la promozione del riordino del traffico urbano
Il presente briefing è un’informativa preparata dall’Ufficio dell’agente amministrativo Hwang Yunsang sulla base di fonti pubbliche. L’applicabilità ai singoli casi va verificata presso l’autorità competente.
